Il Tar boccia definitivamente la Samb di Renzi, la sentenza integrale

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SAN BENEDETTO 18.8.2021. Tramonta definitivamente la flebile speranza di riammissione in serie C della Samb del presidente Renzi.

Questa mattina il Tar del Lazio ha pubblicato la sentenza con la quale ha respinto l'estremo ricorso della società rossoblù. Di seguito la sentenza integrale.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 7866 del 2021, proposto da A.S. Sambenedettese S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Cesare Di Cintio, Federica Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Cesare Di Cintio in Roma, piazza Euclide 31;

CONTRO

Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;

C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, via Pisanelli n. 2;

nei confronti Ssd Latina Calcio 1932 A R.L., Ssd Fidelis Andria 2018 S.r.l., Acn Siena 1904 Ssd S.r.l., Lucchese 1905 S.r.l., Alma Juventus Fano 1906 S.r.l., Us Pistoiese 1921 S.r.l. non costituiti in giudizio;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

- del dispositivo prot. n. 01046/2021 del 26 luglio 2021 e delle motivazioni pubblicate con decisione n. 55 del 29 luglio 2021 del Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. - Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo per la società ricorrente, ancorché dalla medesima non conosciuto e in particolare della delibera assunta dal Consiglio Federale della FIGC il 15 luglio 2021 pubblicata con CU n. 17/A del 16 luglio 2021 e della decisione Co.Vi.So.C. dell'8 luglio 2021.

Visti: il ricorso, i relativi allegati, gli atti di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C. e del C.O.N.I., la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente, l'art. 55 cod. proc. amm. e tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 agosto 2021 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 Ritenuto che, in disparte i profili di rito, il ricorso - ai fini della concessione della Licenza Nazionale necessaria per l’iscrizione al Campionato di serie C - al meccanismo di compensazione/accollo da parte di un soggetto terzo, che ha offerto in compensazione propri crediti IVA per adempiere a debiti contributivi relativi al periodo settembre 2020-febbraio 2021, non è idoneo ad assolvere agli obblighi previsti dal Manuale delle Licenze, trattandosi di una modalità di estinzione del debito non ammessa, alla stregua di quanto condivisibilmente ritenuto dal Collegio di Garanzia del CONI;

che infatti, anche se l’ordinamento ammette in questa materia la compensazione cd. “orizzontale”, rimane fermo che, ai sensi dell’art. 1 del d.l. 124/2019, “è escluso l’utilizzo in compensazione di crediti dell’accollante” (comma 2) e “(i) versamenti in violazione del comma 2 si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge” (comma 3): criterio questo, applicabile per evidente identità di ratio anche ai debiti contributivi;

che l’inammissibilità di tale modalità di estinzione dei debiti contributivi è stata confermata dall’Inps (soggetto creditore) con note del 17 giugno 2021, del 23 giugno 2021 e del 18 luglio 2019, n. 2764;

che tale conclusione non pare infirmata dalla sussistenza di un contratto di cash pooling, trattandosi di uno strumento per la gestione dei flussi finanziari, che consente una gestione centralizzata del fabbisogno finanziario del gruppo mediante il trasferimento a una società cosiddetta "tesoreria" dei saldi attivi e passivi dei singoli c/c intestati alle varie società, inidoneo a determinare la fusione dei contraenti in un unico soggetto d’imposta (v. Cassazione civile sez. un., 26/11/2008, n.28162);

che alla data del 28 giugno 2021 la società ricorrente non risulta quindi né avere assolto al debito, né avere depositato atti di transazione e/o rateazione del debito, provenienti dall’ente creditore e dai quali possa evincersi una regolarizzazione della posizione contributiva, come previsto dal Titolo I, punto 11, del Manuale del Sistema delle Licenze Nazionali 2021/2022;

che la società che aspiri a partecipare ai Campionati, per quanto è dato evincere dal Manuale delle Licenze Nazionali, deve dare dimostrazione di avere una situazione economico finanziaria idonea a sostenere gli impegni economici connessi e risultare comunque priva di situazioni debitorie non sanate o comunque tali da creare incertezza sui futuri adempimenti;

che, peraltro, solo per talune categorie di debiti la normativa consente di presentare, in luogo della dichiarazione di avvenuto adempimento, l’atto di rateazione o transizione;

che, pertanto, la transazione e la rateazione del debito, ove ammesse, si pongono in deroga all’avvenuto pagamento di tutti i debiti scaduti, con conseguente legittimità di una lettura rigorosa della previsione che non ammette situazioni ulteriori e diverse da quelle previste;

che tutto ciò si ricava dall’interpretazione letterale delle relative disposizioni, confermata sotto il profilo teleologico e sistematico dalla considerazione delle prioritarie esigenze di certezza e par condicio alle quali esse si ispirano;

che non pare possa trovare applicazione la proroga dei termini per il pagamento dei debiti contributivi, prevista dal decreto “Sostegni Bis” (D.L. 73/2021), al termine perentorio del 28 giugno 2021 previsto dall’ordinamento sportivo per gli adempimenti finalizzati all’ammissione al Campionato, previa verifica dei requisiti di equilibrio economico-finanziario delle società, trattandosi di termine perentorio indispensabile per il regolare svolgimento del campionato e per garantire la par condicio delle società partecipanti al Campionato;

che la perentorietà del termine è ribadita al punto E del Manuale citato;

che non può essere censurata in questa sede la previsione che stabilisce inderogabilmente al 28 giugno 2021 il termine per gli adempimenti previsti dal Sistema delle Licenze Nazionali in quanto l’impugnativa viene proposta per la prima volta in questa sede, in violazione della pregiudiziale sportiva;

che parte ricorrente risulta essere stata informata, con nota della FIGC del 22 giugno 2021, della “impossibilità di considerare rituale l’assolvimento dei debiti contributivi oggetto della corrispondenza ai fini della disciplina federale la quale non può di certo porsi in conflitto con il diritto comune”;

che già con la precedente nota del 16 giugno 2021 erano state formulate dalla Co.Vi.So.C. puntuali richieste di informazioni alla società ricorrente;

che non è previsto che il rilascio di una fidejussione possa surrogare il mancato adempimento dei debiti contributivi, non essendovi alcuna previsione in tal senso per l’ottenimento della Licenza;

che la decisione del Collegio di Garanzia, sulla scorta di quanto sopra osservato, appare conforme alla normativa di cui al Sistema delle Licenze Nazionali;

Considerato, conclusivamente, che l’atto impugnato risulta esaurientemente motivato in ordine a tutti i profili di censura sollevati dalla ricorrente in sede di procedimento giustiziale e che gli argomenti espressi dal Collegio di Garanzia appaiono, per quanto osservato, scevri dai vizi rilevabili in questa sede, risultando frutto di una adeguata istruttoria e non in contrasto con la normativa applicabile;

che la particolarità e la natura delle questioni trattate possa giustificare la compensazione delle spese di questa fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) respinge la richiesta misura cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 agosto 2021 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente - Daniele Dongiovanni, Consigliere - Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore

(Alessandro Lorenzi)

 

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