Il sindaco Andrenacci ci riprova, nuova ordinanza anti-prostituzione

prostitutaPORTO SANT'ELPIDIO 25.7.2011 - L'ordinanza reintroduce le multe di 500 euro con il divieto di fermata in determinate zone cittadine

Il sindaco Andrenacci non si dà per vinto e dopo la bocciatura da parte della Corte Costituzionale della precedente ordinanza e il "fallimento" delle folkloristiche passaggiate anti prostituzione, ci riprova con una nuova ordinanza anti prostituzione in vigore da sabato 23 luglio e fino al prossimo 31 ottobre (ammesso che non intervengano nuovbi problemi). Questo il contenuto dell'ordinanza:

1. dalla data del 23 luglio al 31 ottobre c.a. È VIETATA la FERMATA dì tutti i veicoli nelle seguenti località urbane:

a) nelle strade a nord della città escluse dalla ZTL, all’interno del centro abitato, quali via Mar Baltico e Mar Rosso e via Fratte;

b) lungo il tratto interno del centro abitato della SS16 adriatica ovvero dal Km 345,300 ai Kni 351,510 e le sue adiacenze;

o) in tutte le intersezioni con le traverse intersecanti la SS.1 6 adriatica nel tratto interno del centro abitato su indicato e nelle loro adiacenze;

2, E’ VIETATO, altresì, ai soggetti dediti alla prostituzione di STAZIONARE per l’esercizio della stessa con le modalità e nelle località indicate in premessa;

3. per la violazione della presente ordinanza è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria, in misura fissa, della somma di € 500,00 (cinquecento/O0), con facoltà, per il trasgressore, di estinguere l’illecito mediante il pagamento di detta somma entro 60 giorni dalla contestazione o notifica, fermo restando l’eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi in vigore e i limiti edittali fissati per le violazioni alle ordinanze comunali dall’art. 7-bis del D. Lgs. 18/08/2000 n,267.. Al verbale di contestazione deve essere allegata e consegnata al trasgressore copia della presente ordinanza, dandone atto nel verbale stesso.

Al citato procedimento sanzionatorio si applicano le disposizioni della legge n. 689/1981;

4. nel caso di accertamento a carico di un medesimo soggetto di ulteriori inosservanze delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, rispetto al primo accertamento della violazione effettuato ai sensi del precedente punto n. (3), il trasgressore verrà deferito alla Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale, che prevede la sanzione penale dell’ arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206,00 € (duecentosei);

5. Gli Ufficiali e Agenti di Pubblica Sicurezza e della Polizia Locale, sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e del rispetto delle disposizioni in essa contenute;

6. Sono esclusi dai divieti previsti dalla presente ordinanza:

o Il personale e i veicoli delle associazioni di volontariato o di altri soggetti che perseguono fini di solidarietà e/o assistenza e/o recupero presso i soggetti dediti alla prostituzione su strada,

o Il personale e i veicoli di servizio di pronto intervento e soccorso;

7. Il presente provvedimento è stato preventivamente trasmesso alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo di Fermo anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione in conformità a quanto previsto dall’art.54, comma 4, del D.Lgs.267/2000;

8. Contro il presente provvedimento- a cui viene data la più ampia diffusione attraverso i diversi strumenti di comunicazione pubblica e gli organi di stampa, oltre alle pubblicazioni dì legge- è ammesso entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche o, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso al Presidente della Repubblica.

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